Come aprire un Agriturismo nelle Marche




Cos’è un agriturismo?

La Legge 96 del 20/02/2006 da la definizione di attività agrituristica.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.


Sono comunque, considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è superiore a quello attribuito all’attività agrituristica.

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

Nelle Marche l’ attività agrituristica è regolamentata dalla Legge regionale n.21 del 14 novembre 2011.

Per quanto riguarda gli immobili destinati all’agriturismo possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni.

Le aziende agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per l’abitabilità e l’agibilità dei locali di civile abitazione, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità.

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l’attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti enogastronomici forniti dall’azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.

La legge regionale prevede inoltre che almeno il 30% della materia prima utilizzata per i pasti deve provenire dalla produzione aziendale (25% per aziende biologiche), con un ulteriore 30 per cento minimo di prodotto marchigiano tracciato o tracciabile.

Alle percentuali suddette, va aggiunta una quota pari al 20 per cento di acquisti che possono essere effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale.

Cosa occorre quindi, per aprire l’attività?

Di essere iscritto nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (documentazione che attesta la professione di imprenditore agricolo);

E’ necessario presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio di attività agrituristica da presentare esclusivamente tramite Sportello unico per le attività produttive (Suap) telematico;

Aprire una partita IVA;

Iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

Iscriversi all’INPS e all’INAIL;

Dal 1 aprile 2010 tutte queste pratiche devono essere inviate telematicamente tramite il canale “comunicazione unica” al registro delle imprese.

L’azienda che svolge attività di trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari deve aver presentato la Notifica sanitaria;

Inoltre, il titolare dell’azienda deve dichiarare che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia).

E di non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

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