Come aprire un’attività di Acconciatore e/o Estetista



Le attività di acconciatore ed estetista, essendo attività artigiane , sono regolate dalle norme sull’imprenditore artigiano, e vengono cosi definite:

L’attività di acconciatore (“parrucchiere” e “barbiere”) comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente, comprese le semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.

L’attività di estetista consiste nella prestazione di trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l’applicazione dei prodotto cosmetici; sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.

Quali sono le condizioni necessarie per iniziare l’attività di acconciatore e/o estetista?
L’esercizio dell’attività di estetista e dell’attività di acconciatore è subordinato al conseguimento rispettivamente della qualifica e dell’abilitazione professionali, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).


1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.

L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;

oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

II responsabile tecnico

Spesso è lo stesso titolare dell’impresa artigiana a possedere i requisiti professionali e a svolgere la funzione di responsabile, tuttavia può decidere di nominare quale responsabile tecnico un dipendente. A differenza del preposto alla somministrazione, il responsabile tecnico di attività artigiana deve essere presente nell’attività e può svolgere tale funzione per una sola attività e in una sola sede.

Altre condizioni necessarie

1. Conformità dei locali: il locale deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la corretta destinazione d’uso) e igienico-sanitaria .
Idoneità sanitaria: E’ necessario presentare l’autocertificazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività.

L’affitto di poltrona

Con normativa attualmente in vigore in Italia, soggetti che non dispongono di un locale e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività, non possono prestare servizi di acconciatura o di estetista. Detti soggetti non possono neanche collaborare con un salone di acconciatore o uno studio di estetista come collaboratori esterni, pur avendo la partita IVA e l’abilitazione all’esercizio della professione.
La poltrona in affitto in locali già autorizzati per le attività di acconciatore e di estetista è una modalità che permette l’esercizio delle attività da parte di due o più imprese nella stessa sede.
In pratica si tratta di un contratto in base al quale il titolare di un’impresa concede in uso ad un altro imprenditore, a titolo oneroso, una parte dell’immobile dove esercita la propria attività.

Come aprire l’attività:

L’inizio di una nuova attività di estetista/acconciatore è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da presentare esclusivamente tramite Sportello unico per le attività produttive (Suap) telematico;

L’attribuzione della partita IVA;

L’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, questo comporta l’annotazione dell’imprenditore in una specifica sezione della camera di commercio competente per provincia di appartenenza della sede legale dell’impresa;

L’apertura di una posizione contributiva, cioè l’iscrizione all’Inps, utile per il versamento dei contributi necessari per l’accesso al trattamento pensionistico;

L’apertura della posizione Inail, o meglio l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Dal 1 aprile 2010 tutte queste pratiche devono essere inviate telematicamente tramite il canale “comunicazione unica” al registro delle imprese.

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