Come aprire un agriturismo nelle Marche

Cos’è un agriturismo?

La Legge 96 del 20/02/2006 da la definizione di attività agrituristica.
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile
, anche nella forma di società di capitali o di
persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.


Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo
di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.


Sono comunque, considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati
nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni esterne.


Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che
rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro
attribuito all’attività agricola è superiore a quello attribuito all’attività agrituristica.


Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica.


Nelle Marche l’attività agrituristica è regolamentata dalla Legge regionale n.21 del 14 novembre
2011.


Per quanto riguarda gli immobili destinati all’agriturismo possono essere utilizzati sia i fabbricati a
destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all’attività
agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni.


Le aziende agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene per l’abitabilità e l’agibilità dei locali di civile abitazione,
tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità.


Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l’attività di vendita per il consumo sul posto
dei prodotti enogastronomici forniti dall’azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare
riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.


La legge regionale prevede inoltre che almeno il 30% della materia prima utilizzata per i pasti
deve provenire dalla produzione aziendale (25% per aziende biologiche), con un ulteriore 30 per
cento minimo di prodotto marchigiano tracciato o tracciabile.
Alle percentuali suddette, va aggiunta una quota pari al 20 per cento di acquisti che possono essere
effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti
agricoli locali operanti nel territorio regionale.


Cosa occorre quindi, per aprire l’attività?


Di essere iscritto nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (documentazione che
attesta la professione di imprenditore agricolo);


E’ necessario presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio di
attività agrituristica da presentare esclusivamente tramite Sportello unico per le attività
produttive (Suap) telematico;


Aprire una partita IVA;


Iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;


Iscriversi all’INPS e all’INAIL;


Dal 1 aprile 2010 tutte queste pratiche devono essere inviate telematicamente tramite il
canale “comunicazione unica” al registro delle imprese.


L’azienda che svolge attività di trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodotti
alimentari deve aver presentato la Notifica sanitaria;


Inoltre, il titolare dell’azienda deve dichiarare che non sussistono nei propri confronti cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia);


E di non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei
delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da
leggi speciali;


Il titolare dell’azienda deve inoltre essere a conoscenza degli obblighi di:


° di comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati
relativamente all’attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, nonché gli eventuali periodi di
sospensione, validi per l’anno successivo;


° di presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza le apposite schede di dichiarazione relative agli
ospiti che usufruiscono dell’attività di alloggio, entro 24 ore dal loro arrivo, ai sensi dell’articolo
109 del T.U.L.P.S.;


° di comunicare alla struttura regionale competente in materia di turismo gli arrivi e le partenze
entro i primi cinque giorni del mese successivo;


° di esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, nonché i prezzi minimi e
massimi praticati per ogni singola attività esercitata;


° di mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC,
DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, dei prodotti biologici e dei
prodotti a marchio QM offerti dall’azienda;


° di esporre al pubblico, nei locali destinati alla ristorazione, l’elenco dei fornitori delle materie
prime utilizzate non prodotte nell’azienda, ai sensi dell’articolo 14 della L.r. 21/2011;


° di garantire nella somministrazione di alimenti e bevande, l’apporto di prodotti aziendali propri,
secondo le percentuali minime indicate all’articolo 6 della L. r. 21/2011, dando comunicazione al
Comune, qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche,
fitopatie o epizoozie che hanno colpito l’impresa agricola e che sono state accertate dai
competenti organi statali e regionali, non sia possibile rispettare i suddetti limiti;


° di garantire nella somministrazione di alimenti e bevande, per i prodotti acquistati l’origine e la
provenienza nel rispetto delle percentuali e delle prescrizioni stabilite dall’articolo 6 della L.r.
21/2011 e dall’articolo 5 comma 3 del R.r. 6/2013;

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