Come Aprire un’Agenzia di Viaggi nelle Marche



Cosa sono le Agenzie di Viaggi?


L’Articolo. 58 della Legge regionale 11 luglio 2006 n.9 stabilisce che; “1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:

a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti;

b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico.”
La normativa della Regione Marche sulla disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo e della professione di Direttore Tecnico è contenuta nel Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, Legge regionale 11 luglio 2006 n.9 e nella Deliberazione della Giunta regionale (Regione Marche) 29-01-2018, n.83.

Quali sono i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi?

In base all’articolo 64 della Legge Regionale n.9/2006 “La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco di cui all’articolo 66. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.

Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990)

Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Come fare per iscriversi nell’elenco regionale?

L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico agenzia di viaggio e turismo si può ottenere attraverso tre percorsi abilitativi:


Abilitazione per Titoli (Requisiti formativi e linguistici);
Abilitazione per qualifiche professionali già acquisite (Requisiti professionali);
Abilitazione per esami (Corsi di formazione e bandi di esame attivati da Regione Marche).


Per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale si devono possedere specifici requisiti soggettivi, nonché, alternativamente:

Requisiti formativi e linguistici;
oppure
Requisiti professionali.

I Requisiti soggettivi sono:

° maggiore età;
° cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
° godimento dei diritti civili e politici;
° assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 Codice penale;
° assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.


I Requisiti formativi sono:

° diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana;
° adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico. Tale conoscenza si intende accertata ove il richiedente l’abilitazione, alternativamente, risulti:
1) aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
2) aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata; c
3) aver conseguito un Master Universitario in ambito turistico;
4) aver svolto un Dottorato presso Università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
5) aver frequentato specifico corso di formazione della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante così come definito nell’ambito delle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022.

I Requisiti linguistici sono:

Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Per il candidato straniero, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore di livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti.

Per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana.

I Requisiti professionali sono:

L’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico Agenzia di viaggi e turismo è rilasciata anche previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) per i soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in agenzie di viaggio sul territorio italiano.

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente d’azienda;
oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per l’attivita’ in questione, una formazione di almeno tre anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per l’attivita’ in questione, una formazione di almeno due
anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d’azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attivita’ in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;
oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attivita’ in
questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale;
oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in
questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l’attività
non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione
della documentazione completa dell’interessato alle autorità
competenti di cui all’articolo 5.

Per quanto riguarda l‘Abilitazione per Esami, invece, il possesso dei requisiti è accertato mediante il superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 65 della Legge Regionale n.9/2006, la cui ammissione è subordinata ai seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

Quindi, in base all’articolo 66 della stessa Legge regionale: “Sono iscritti nell’elenco, su domanda: a) coloro che hanno ottenuto l’idoneità;

b) coloro che sono in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l’iscrizione all’elenco della Regione di provenienza;

c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 392/1991;

d) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

e) i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator.

Come si apre un’agenzia di viaggio – Iter burocratico.

Occorre presentare allo Sportello unico delle attività produttive (Suap) del Comune territorialmente competente:

Una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), corredata della documentazione richiesta. Il Suap provvede successivamente all’inoltro della pratica alla Regione per gli adempimenti di legge;

Nella SCIA si dichiara:

Di aver “stipulano un’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente” (art.62 Lr n.9/2006);

Di aver effettuato “Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell’attività dell’agenzia.
La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.” (Art.63 Lr n.9/2006);

Una richiesta di prenotazione della nuova denominazione (insegna) agenzia – che non deve essere uguale o simile alla quella adottata dalle altre agenzie operanti sul territorio regionale e nazionale-;

L’attribuzione della partita IVA;

L’apertura di una posizione contributiva, cioè l’iscrizione all’INPS, utile per il versamento dei contributi necessari per l’accesso al trattamento pensionistico.

L’apertura della posizione INAIL, cioè l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

L’Iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio competente per territorio.

Dal 1 aprile 2010 tutte queste pratiche devono essere inviate telematicamente tramite il canale “comunicazione unica” al registro delle imprese.

Per concludere, l’attività di agenzia viaggi può essere svolta indifferentemente sotto forma di ditta individuale oppure sotto forma di società di persone o società di capitali, nel rispetto dei relativi adempimenti burocratici e amministrativi richiesti per la costituzione del tipo di società scelta.

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