Redditi di lavoro autonomo: l’imponibile fiscale

I redditi di lavoro autonomo in base all’articolo 53 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) sono quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, (cioè, diversi dai redditi d’impresa).

Il reddito di lavoro autonomo è costituto, in base all’articolo 54 del TUIR, dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo vige il principio di cassa, in base al quale i compensi concorrono alla determinazione del reddito al momento in cui sono stati incassati, indipendentemente dal momento in cui la prestazione è stata eseguita.

Lo stesso vale per le spese sostenute per l’esercizio della professione, sono deducibili se sostenute nel periodo d’imposta, debitamente documentate e inerenti all’esercizio della professione.

E comunque, le spese non sono tutte completamente deducibili dal reddito, ci sono spese parzialmente deducibili, spese deducibili in base ad un principio di competenza, spese deducibili per quote annue di ammortamento e spese indeducibili.

Sono esempi di spese deducibili: le spese per il personale dipendente, compensi lordi pagati ai lavoratori dipendenti, i compensi corrisposti a terzi, per servizi resi in relazione alla professione, i premi assicurativi per rischi professionali e gli interessi relativi a finanziamenti relativi all’attività professionale.

Sono esempi di spese parzialmente deducibili: le spese per l’acquisto o la locazione finanziaria di autovetture, le quali sono deducibili per competenza nella misura del 20% del costo, o del canone annuo, con un ulteriore limite posto dalla legge, il valore fiscalmente riconosciuto per le autovetture è di euro 18.075,99.

Quindi l’importo deducibile massimo per un’autovettura è pari a euro 3.615,20, ovvero il 20% di 18.075,99.

Per i beni strumentali all’esercizio della professione sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del ministero dell’economia e delle finanze.

Non sono invece ammesse in deduzione, quindi sono un esempio di spese indeducibili, le spese per compensi corrisposti al coniuge e ai figli dell’artista o del professionista.

I soggetti che decidono di intraprendere un’attività libero professionale, oppure se già attivi, con un fatturato annuo inferiore a 65.000 euro, possono scegliere di adottare il regime forfettario.

Per questi il reddito viene calcolato applicando un coefficiente di redditività sul fatturato annuo, il reddito viene calcolato come percentuale fissa sul totale dei ricavi e compensi annui, al netto dei contributi previdenziali.

Il coefficiente di redditività varia a seconda dell’attività esercitata: per molte attività professionali la percentuale di redditività è del 78%. Quindi l’imponibile fiscale è il 78% dei compensi annui.

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